Art. 105 · Titoli.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 105

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Titoli.

In vigore dal 29 apr 1981
Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento; 2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento; 3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'; 4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso. Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno. Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno. Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno. Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno. Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-105