Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 99
18 / 563Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi.
In vigore dal 26 dic 1987
Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell', di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-99