Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 89
Rimozione di materiali sommersi
In vigore dal 6 mag 1952
La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all' del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.
I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-89