Art. 89 · Rimozione di materiali sommersi
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 89

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Rimozione di materiali sommersi

In vigore dal 6 mag 1952
La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all' del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-89