Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 90

Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

In vigore dal 6 mag 1952
L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall' del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile è iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalità, rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica. Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell' del codice, l'autorità marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-90

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