Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 83

Carico e scarico di merci accensibili

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-83

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