Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 80
Sgombero delle banchine
In vigore dal 6 mag 1952
Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.
Con riferimento alle disposizioni dell' del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.
I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-80