Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 78
Trasporto di passeggeri con mezzi nautici
In vigore dal 6 mag 1952
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-78