Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 78

Trasporto di passeggeri con mezzi nautici

In vigore dal 6 mag 1952
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto. Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-78

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo