Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 75
Prove di macchina sugli ormeggi
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-75