Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 77

Rifiuti di bordo

In vigore dal 6 mag 1952
È vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-77

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