Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 76
226 / 563Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo
In vigore dal 6 mag 1952
È vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-76