Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 5

Presentazione della domanda di concessione

In vigore dal 6 mag 1952
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo