Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I
Art. 1
Circoscrizioni
In vigore dal 6 mag 1952
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
(Navigazione marittima)
.
(Circoscrizioni)
La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all' del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-1