Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I
Art. 3
Reggenza di uffici minori
In vigore dal 6 mag 1952
Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell' dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.
Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-3