Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 22
Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all' del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-22