Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 19
Contenuto dell'atto di concessione
In vigore dal 6 mag 1952
Nell'atto di concessione devono essere indicati:
1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2) lo scopo e la durata della concessione;
3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4) le modalità. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell' del codice;
6) la cauzione;
7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8) il domicilio del concessionario.
Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-19