Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 20

Custodia degli atti di concessione

In vigore dal 6 mag 1952
Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-20

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