Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 25

Scadenza della concessione

In vigore dal 6 mag 1952
Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-25

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