Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 30
Subingresso
In vigore dal 6 mag 1952
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell' del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del compartimento.
Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-30