Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 30

Subingresso

In vigore dal 6 mag 1952
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell' del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-30

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