Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 35
Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi
In vigore dal 6 mag 1952
L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell' del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall', previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-35