Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 35

Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi

In vigore dal 6 mag 1952
L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell' del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall', previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo