Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 31
Demolizione delle opere
In vigore dal 6 mag 1952
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell' del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-31