Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 26
Revoca e decadenza della concessione
In vigore dal 6 mag 1952
La revoca e la decadenza della concessione a norma dell' del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.
Nel caso previsto dall', lettera d), del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-26