Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 29

Limiti dei diritti del concessionario

In vigore dal 6 mag 1952
La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-29

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