Art. 37
Concessioni per fini di pubblico interesse
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-37
Concessioni per fini di pubblico interesse
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L'uso di beni del demanio marittimo e di tratti di mare territoriale da parte di soggetti pubblici o privati per attività benefiche o di interesse generale, compresi i servizi di pubblica utilità, segue le regole ordinarie delle concessioni demaniali marittime. La disposizione specifica inoltre che, per determinare il canone dovuto, rientrano tra le concessioni di pubblico interesse diverse dalla beneficenza solo quelle in cui chi ottiene la concessione non ricava alcun guadagno o lucro dai beni stessi. Non sono previste deroghe procedurali rispetto alle normali concessioni, se non la qualificazione ai fini del canone.
La norma disciplina l'occupazione dei beni demaniali marittimi e del mare territoriale quando sono utilizzati per scopi di beneficenza o pubblico interesse. Inoltre, chiarisce quali concessioni non a scopo di beneficenza sono considerate di pubblico interesse ai fini dell'applicazione del relativo canone.
Si applica a enti pubblici e soggetti privati che occupano beni demaniali marittimi o porzioni di mare territoriale per perseguire fini di beneficenza, servizi di pubblica utilità o altri scopi di pubblico interesse.
Un'associazione no-profit richiede di occupare un tratto di spiaggia per svolgere attività assistenziali e ricreative senza percepire alcun compenso o guadagno. Tale occupazione sarà regolata dalle norme sulle concessioni demaniali marittime e qualificata per fini di pubblico interesse ai fini della determinazione del canone.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.