Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 38
Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali
In vigore dal 6 mag 1952
La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all' del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-38