Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 39
Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali
In vigore dal 6 mag 1952
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell' del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:
1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
2) la specie dei materiali o delle merci;
3) la durata dell'utilizzazione;
4) il canone da corrispondere;
5) le altre eventuali condizioni.
Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-39