Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 39

Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali

In vigore dal 6 mag 1952
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell' del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati: 1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione; 2) la specie dei materiali o delle merci; 3) la durata dell'utilizzazione; 4) il canone da corrispondere; 5) le altre eventuali condizioni. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all' del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-39

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