Art. 37 · Concessioni per fini di pubblico interesse
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 37

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Concessioni per fini di pubblico interesse

In vigore dal 6 mag 1952
L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell' del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-37