Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 5
73 / 563Presentazione della domanda di concessione
In vigore dal 6 mag 1952
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.
Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-5