Art. 71 · Parabordi
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 71

221 / 563

Parabordi

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-71