Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro QUARTO

Art. 466

Facoltà del ministro

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso in cui l'autorità competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, può ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-466

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo