Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 462

Consegna delle case ritrovate all'autorità marittima

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-462

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo