Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 462
Consegna delle case ritrovate all'autorità marittima
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-462