Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 461

Avviso del ritrovamento

In vigore dal 6 mag 1952
Un avviso contenente gli estremi della denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non è noto, è affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorità marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale è successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli del codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-461

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