Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 510

Rapporto all'autorità marittima

In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante della nave è tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave è tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-510

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