Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 514
Rinvio
In vigore dal 6 mag 1952
Per quanto non è previsto dal presente libro si applicano le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-514