Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro SESTOTitolo I

Art. 516

Concessioni demaniali nella laguna veneta

In vigore dal 6 mag 1952
L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-516

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