Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro SESTO›Titolo I
Art. 517
Canali di traffico urbano nella laguna veneta
In vigore dal 6 mag 1952
Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorità marittima e dall'ispettorato di porto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-517