Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro SESTOTitolo I

Art. 519

Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia

In vigore dal 6 mag 1952
Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale è assunto. Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-519

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