Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro SESTOTitolo I

Art. 521

Equivalenza di titoli e qualifiche

In vigore dal 6 mag 1952
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-521

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo