Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro SESTO›Titolo I
Art. 521
Equivalenza di titoli e qualifiche
In vigore dal 6 mag 1952
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-521