Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 525
Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
In vigore dal 6 mag 1952
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-525