Art. 525 · Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 525

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Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

In vigore dal 6 mag 1952
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-525