Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 528
Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi
In vigore dal 6 mag 1952
Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della.
gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-528