Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 531
Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe
In vigore dal 6 mag 1952
Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purchè comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-531