Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 533
Ormeggiatori e barcaioli
In vigore dal 6 mag 1952
Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attività almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchè presentino domanda nel termine di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-533