Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 533

Ormeggiatori e barcaioli

In vigore dal 6 mag 1952
Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attività almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchè presentino domanda nel termine di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-533

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