Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 536
Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti
In vigore dal 6 mag 1952
Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell', deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-536