Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 541

Rinvio a norme speciali

In vigore dal 6 mag 1952
Nelle materie la cui disciplina è dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.
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