Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 532

Esami

In vigore dal 6 mag 1952
Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneità in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-532

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