Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 527
Lavoratori portuali avventizi
In vigore dal 6 mag 1952
Nelle località in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalità stabilite dal capo del compartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-527