Art. 524
Mare territoriale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-524
Mare territoriale
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La disposizione stabilisce che l'occupazione, l'uso e i controlli di polizia nelle zone del mare territoriale seguono le stesse regole previste per il demanio marittimo. Inoltre, disciplina il rilascio delle concessioni per specifiche attività marittime produttive. In particolare, per gli allevamenti di pesci e per la coltivazione o il deposito di mitili, viene richiesta una specifica valutazione sanitaria. A tal fine, l'autorità marittima competente deve acquisire il parere preventivo del medico provinciale.
La norma estende la disciplina del demanio marittimo all'uso e alla polizia del mare territoriale, garantendo inoltre la tutela dell'igiene e della salute pubblica nelle attività di acquacoltura e molluschicoltura.
Si applica a chiunque intenda occupare o utilizzare zone di mare territoriale, a chi richiede concessioni per l'allevamento ittico o la mitilicoltura, nonché al capo del compartimento e agli organi preposti alla polizia marittima.
Un'impresa ittica intende installare un impianto per la coltivazione e il deposito di cozze (mitili) in un'area di mare territoriale. Prima di procedere con la concessione, il capo del compartimento richiede il parere del medico provinciale per verificare i requisiti igienico-sanitari dell'attività.
Obbligo per il capo del compartimento di promuovere il parere del medico provinciale in materia di igiene e sanità per le concessioni di allevamento di pesci, coltivazione e deposito di mitili; rispetto delle disposizioni sul demanio marittimo per occupazione, uso e polizia. Il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.