Art. 524 · Mare territoriale
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro SESTOTitolo I

Art. 524

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Mare territoriale

In vigore dal 6 mag 1952
Per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento. Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanità.
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