Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro SESTO›Titolo I
Art. 522
Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorità marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte.
Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell' del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-522